La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie impatta in modo rilevante sul tema del conferimento di partecipazioni, ampliando le opportunità per gli operatori con la conseguenza che diventa più facile dotarsi di una holding personale finalizzata a gestire sia le partecipazioni sia, eventualmente, i successivi passaggi generazionali. Vediamo quali sono le fattispecie più significative interessate dalle modifiche.
Conferimenti che integrano la maggioranza
I conferimenti di quote in società che possiedono già il controllo della società oggetto del conferimento oggi non potrebbe avvenire sfruttando il beneficio del realizzo controllato (articolo 177, comma 2, del Tuir), dato che per fruire di questa norma occorre che l’integrazione della percentuale di controllo avvenga in forza di un obbligo di legge oppure per un vincolo dello statuto, con la conseguenza che il conferimento genererebbe, per chi apporta una percentuale integrativa, un atto di realizzo al valore normale. Con le modifiche introdotte questa condizione sarà rimossa, permettendo quindi a soci di minoranza di aggregarsi anche a maggioranze preesistenti sfruttando la normativa del realizzo controllato e quindi senza la necessità di assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza implicita nella quota integrativa conferita.
Creazione di holding di famiglia
Un intervento importante è previsto sull’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, per effetto del quale si consente la creazione di holding familiari con più di un socio attraverso conferimenti di partecipazioni qualificate. Infatti, con la nuova formulazione della norma, sono ammesse holding in cui i soci sono familiari, ovvero coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, Va però precisato che la creazione di queste holding miste potrà avvenire solo se ciascuno dei conferenti possiede autonomamente e conferisce una quota di minoranza qualificata, e cioè superiore al 20 per cento.
Conferimenti di holding
Nel caso di conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata di società holding, il decreto interviene, prima di tutto, sulla definizione di holding andando ad applicare l’articolo 162 bis del Tuir: si considerano holding le società in cui, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale. In secondo luogo, mentre in base alla normativa attuale il requisito che la partecipazione sia superiore alla percentuale del 20% deve riguardare, tenendo conto degli effetti demoltiplicativi, tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, svolgendo quindi l’indagine a tutti i livelli del gruppo; dopo la riforma, il calcolo delle percentuali di partecipazione si fermerà quando si approda a società operative, non holding, per cui le partecipate di queste ultime non vengono considerate. Inoltre, verrà svolto seguendo un criterio di prevalenza generale per cui, anche se ci sono partecipazioni sottosoglia, sarà comunque possibile beneficiare della normativa agevolata, se il valore contabile delle partecipazioni sopra soglia sarà superiore al valore di quelle che non superano il 20 per cento.
Conferimenti minusvalenti
Viene introdotta per legge, al fine di evitare dubbi interpretativi (peraltro risolti con la risoluzione 56/Edel 2023), la regola che l’eventuale minusvalenza contabile determinata da un conferimento di partecipazioni contabilizzato a un importo inferiore al valore normale non determina comunque il venir meno del realizzo controllato. L’unico effetto fiscale sarà quello di generare una minusvalenza indeducibile.
FONTE: Il Sole 24 Ore.