Pubblicato il decreto attuativo
È stato pubblicato in GU il Decreto attuativo del 17 maggio 2024 emanato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che definisce le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 5, comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale e’ realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto:
- anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
- di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento. In particolare, il credito di imposta è determinato:
- nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
- nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Procedura di accesso al credito di imposta
Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Tale comunicazione dovrà avvenire mediante la compilazione del “modello di comunicazione” così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate. E’ possibile, entro lo stesso periodo, inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche da parte da parte dell’’Agenzia delle entrate che comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.
Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
Fonte: https://vocati.it/zes-unica-novita-sulle-modalita-di-accesso-al-credito-dimposta/