Quali sono le conseguenze in caso di mancata predisposizione o inadeguatezza degli assetti?
Responsabilità personale e solidale degli amministratori. La novità di maggior rilievo che è in vigore è la norma 377 CCII che modifica il comma 6 dell’articolo 2476 c.c. “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” e il comma secondo dell’articolo 2486 c.c. “Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.
La mancata adozione o inadeguata predisposizione degli assetti assume rilievo sotto il profilo della responsabilità dell’organo gestorio. La mancata o inadeguata predisposizione degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili assumerà infatti rilievo ai fini dell’eventuale accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio ex art. 2392 c.c., soprattutto laddove sia dimostrato che, qualora gli assetti fossero stati adeguatamente predisposti, sarebbe stato possibile prevenire ovvero scongiurare la crisi d’impresa.
Gli amministratori che non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la situazione di crisi e la perdita di continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi sono soggetti ad azione di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile.
Senza un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta dell’impresa collettiva è da considerarsi “non lecita” ai sensi dell’articolo 2086 c.c.
La mancata adozione degli adeguati assetti ex art. 2086 codice civile apre la strada anche alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 codice civile.
La responsabilità del revisore per la continuità aziendale e la vigilanza per l’adeguatezza degli assetti.
La responsabilità del sindaco revisore si estrinseca in due momenti essenziali:
a) verificare alla data di chiusura dell’esercizio non sussistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;
b) individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.
Ricordiamo ad esempio il principio ISA Italia 570 – paragrafo 2: Il presupposto della continuità aziendale implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (di 12 mesi).
Responsabilità Collegio Sindacale la relazione semestrale al collegio sindacale ex articolo 2381 Codice Civile comma 5. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Responsabilità del Collegio Sindacale la verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento. L’articolo 2403 del codice civile (doveri del Collegio Sindacale) attribuisce al collegio sindacale il compito di vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società. L’oggetto del controllo da parte del collegio sindacale sono i processi che governano gli atti esecutivi ovvero l’adeguatezza dell’insieme delle direttive e procedure dirette ad assicurare un appropriato livello di competenza e responsabilità nell’attribuzione delle funzioni. L’intervento dell’organo di controllo, oltre che in funzione di prevenzione, viene previsto sia nella c.d. fase di “emersione tempestiva” delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, sia durante le trattative con l’esperto indipendente ex Dl 118/2021.
Responsabilità del Collegio Sindacale l’articolo 2407 del codice civile: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”.
Adeguati assetti e falso in bilancio. Con il deposito del bilancio relativo all’anno 2022 le aziende dovranno prendere una decisione finale per quanto concerne l’adeguato assetto di cui tutte le imprese sono tenute a dotarsi dal 15 luglio 2022 in base a quanto previsto dal D.lgs. 83/2022, infatti nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) allegata al bilancio 2022 dovranno obbligatoriamente dichiarare di essere (o non essere) allineati con la normativa. False comunicazioni sociali articolo 2621 Codice Civile punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Ulteriore testimonianza di quanto sia importante dotarsi di adeguati assetti sono le sentenze di condanna degli amministratori inadempienti (Tribunale di Cagliari) e la sentenza della suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023 ha chiarito che costituisce atto di mala gestio l’acquisto di un ramo di azienda gravemente indebitato e dissestato ove non sia accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative; senza adeguanti assetti non si vende (il ramo di) azienda.
Articolo 325 D.Lgs. 14/2019 Ricorso abusivo al credito: 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Fonte: Il Sole 24 ore